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In data 5 aprile 2017 il Parlamento Europeo ha approvato il Regolamento UE 2017/745 relativo ai dispositivi medici (MDR) il quale abrogherà la Direttiva 93/42/CEE con effetti a partire dal 25 maggio 2021 (a seguito del rinvio dopo il voto del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo) Tra le modifiche introdotte dal nuovo Regolamento troviamo :
Si segnala che i certificati rilasciati da organismi notificati conformemente alla Direttiva 93/42/CEE anteriormente al 25 maggio 2017 rimangono validi fino alla scadenza del termine indicato sul certificato. I certificati rilasciati da organismi notificati conformemente alla Direttiva 93/42/CEE a decorrere dal 25 maggio 2017 restano validi fino alla fine del periodo indicato sul certificato, che non supera cinque anni dal suo rilascio. Tuttavia essi perdono validità al più tardi il 27 maggio 2024. I dispositivi immessi legittimamente sul mercato ai sensi della Direttiva 93/42/CEE anteriormente al 26 maggio 2020 e i dispositivi immessi sul mercato a decorrere dal 26 maggio 2020 in virtù di un certificato nominato ai punti precedenti possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato o a essere messi in servizio fino al 27 maggio 2025. |
In occasione del riesame periodico dell'elenco di sostanze soggette a restrizioni d'uso, sono stati presi in considerazione i rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dall'uso dell'esabromociclododecano (HBCDD), dello ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP), del benzilbutilftalato (BBP) e del dibutilftalato (DBP).
Il bis (2-etilesil) ftalato (DEHP), il butilbenzilftalato (BBP), il dibutilftalato (DBP) e il diisobutilftalato (DIBP) sono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC). Il DIBP può essere usato come sostituto del DBP ed è stato oggetto di precedenti valutazioni da parte della COMMISSIONE. Le prove disponibili indicano che queste quattro sostanze, se usate nelle AEE, possono incidere negativamente sul riciclaggio, sulla salute umana e sull'ambiente durante le operazioni di gestione dei rifiuti delle AEE.
Sulla base di queste valutazioni, l'allegato II della precedente Direttiva è stato modificato aggiungendo le restrizioni per le seguenti sostanze, che si aggiungono a piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB) e eteri di difenile polibromurato (PBDE)
Ftalato di bis (2-etilesile) (DEHP) 0,1%
Benzilbutilftalato (BBP) 0,1%
Dibutilftalato (DBP) 0,1%
Diisobutilftalato (DIBP) 0,1%
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP, e DIBP si applica ai dispositivi medici, compresi i dispositivi medici in vitro e agli strumenti di monitoraggio e controllo industriali a decorrere dal 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP, DBP e DIBP non si applica ai cavi, ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo e all'aggiornamento delle funzionalità o delle capacità delle AEE commercializzate prima del 22 luglio 2019, e dei dispositivi medici, inclusi i dispositivi medici in vitro, e agli strumenti di monitoraggio e di controllo, compresi quelli industriali, commercializzati prima del 22 luglio 2021.
La restrizione concernente DEHP, BBP e DBP non si applica ai giocattoli che sono già soggetti alla restrizione concernente DEHP, BBP e DBP di cui all'allegato XVII, voce 51, del regolamento (CE) n. 1907/2006
Sostanze da sottoporre a test | Materiale destinato a entrare in contatto con prodotti alimentari da sottoporre a campionamento |
Ammine aromatiche primarie (PAA) |
Utensili per cucina e per la tavola e materiali stampati destinati a entrare in contatto con i prodotti alimentari, compresi carta e cartone |
Formaldeide e melammine | Utensili per cucina e per la tavola, compresi gli utensili per cucina e per la tavola non convenzionali, come tazze da caffè riutilizzabili che utilizzano additivi nella plastica derivati da fonti naturali quali bambù |
Fenolo | Utensili per cucina e per la tavola, materiali verniciati o rivestiti e materiali da imballaggio e di plastica, carta e cartone stampati |
Bisfenoli, compreso il BPA e il BPS | Policarbonato BPA e polietersulfone BPS; imballaggi di metallo rivestito (es. lattine e coperchi) |
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