Informazioni generali

SQM assiste gli operatori economici, coinvolti nell'immissione dei prodotti nel mercato europeo, fornendo un supporto specializzato per la corretta applicazione delle Direttive.

  1. Valutazione del rischio, Identificazione delle Direttive e norme da applicare.

    Il fabbricante dovrebbe eseguire un’analisi del rischio mirata a determinare i pericoli derivanti dall’uso previsto o prevedibile del prodotto allo scopo di portarli a un livello di accettabilità. Le Direttive in genere considerano la conformità alle norme armonizzate quale livello di accettabilità del rischio. Ma non sempre questo è sufficiente.
    SQM esegue questa attività cooperando con il fabbricante e stilando il documento riportante i rischi identificati, le soluzioni tecniche adottate e l’elenco delle norme da applicare.
  2. Controllo Interno della Fabbricazione

    Il controllo interno della fabbricazione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di: predisporre la documentazione tecnica richiesta; supervisionare i processi di fabbricazione e di controllo; dichiarare la conformità e apporre la marcatura CE.
    SQM e C&I eseguono uno specifico Audit presso la fabbrica allo scopo di raccogliere tutte le informazioni e i documenti richiesti dalle Direttive applicabili al prodotto da immettere nel mercato.
    Qualora necessario, a fronte della firma di un NDA, SQM mantiene a disposizione delle autorità i documenti che la fabbrica ritiene “confidenziali”. Questa attività ingloba i servizi riportati ai punti 3, 4, 5 e 6.
  3. Verifica della documentazione fornita dal costruttore o da fornire a quest’ultimo.

    Il fabbricante dovrebbe predisporre un fascicolo tecnico che documenti: la valutazione di conformità; le fasi di progettazione e fabbricazione; che identifichi il prodotto e la tracciabilità delle sue parti; ne dimostri la presunzione di conformità ai requisiti stabiliti. Si deve assicurare che i documenti facenti parte del fascicolo tecnico siano adeguati e idonei nel tempo fino a che il prodotto è messo a disposizione del mercato. SQM provvede a richiedere ed ottenere dalla fabbrica i documenti previsti dalle Direttive applicabili per valutarli.
    I tecnici di SQM verificano anche i documenti preparati dal cliente italiano (manuali, etichette artworks del packaging, garanzia, ecc) per assicurare che siano rispettate le disposizioni sia delle direttive sia delle norme tecniche applicabili.
  4. Valutazione congruità test report con campioni e verifica campioni.

    Per valutare l’attendibilità dei rapporti di prova forniti dalla fabbrica, SQM ne esegue la verifica della congruità rispetto ai prodotti. Se richiesto, si esegue anche la verifica qualitativa.
    Si rilascia un rapporto che definisce il prodotto in tutte le parti salienti e fornisce eventuali commenti a riguardo di particolarità degne di nota. Si rilascia inoltre la check list utile per l’ispezione AQL.
  5. Stesura Fascicolo Tecnico (TCF) e Dichiarazione di conformità (DoC)

    E’ richiesto che si prepari il File Tecnico Costruttivo insieme alla Dichiarazione di conformità. Questo documento dovrebbe essere mantenuto a disposizione degli organismi di sorveglianza nel mercato per 10 anni dalla ultima vendita.
    SQM provvede a preparare il fascicolo tecnico e la dichiarazione di conformità. I prodotti gestiti da SQM saranno monitorati per assicurare che i documenti inerenti alle norme armonizzate siano mantenuti aggiornati nel caso queste ultime siano, upgradate.
  6. Supervisione della produzione e Ispezione AQL dei lotti

    E’ richiesto che Il fabbricante assicuri che la produzione mantenga la conformità ai requisiti delle Direttive applicabili.
    SQM verifica i processi messi in atto dal fabbricante prima dell’inizio della produzione ed interviene per assicurare il rispetto delle specifiche concordate. SQM esegue, direttamente e senza intermediari, in fabbrica il controllo AQL qualitativo e funzionale del prodotto finito ed imballato prima della spedizione, l’attività svolta viene documentata in un rapporto di ispezione, inoltre è previsto l’eventuale rilascio di una attestazione da includere in caso di pagamento al fornitore tramite lettera di credito tra i documenti necessari per la negoziazione.
  7. Audit di fabbrica

    Gli ispettori qualificati di SQM verificano il produttore in merito agli elementi essenziali. Sono valutati tutti gli elementi importanti quali: le procedure del Sistema di Qualità; la potenzialità produttiva; I mercati di riferimento; l’igiene e pulizia ambientale; l’utilizzo di mano d'opera infantile; le condizioni di lavoro del personale; ecc.
  8. Purchasing e Quality agreement

    Poiché in genere la tipologia di società nostra cliente affida in toto o quasi tutti i processi ad una fabbrica esterna è assolutamente necessario stilare un contratto di acquisto completo della gestione della qualità e conformità europea.
    SQM collabora con uno studio legale cinese al quale affida la preparazione di contratti basati sulle disposizioni fornite dal cliente integrate con le modalità necessarie a garantire la qualità e il rispetto delle direttive europee. I contratti sono stilati in lingua inglese e a seguito della revisione del cliente, tradotti anche in cinese.
  9. Valutazione finanziaria del fabbricante

    Negli ultimi tempi sempre più spesso si è assistito a fallimenti di fabbriche cinesi che hanno causato non pochi problemi ai clienti. La legislazione cinese prevede la chiusura degli stabilimenti e la cessione dei beni per consentire il pagamento dei dipendenti e dei debiti ai creditori privilegiati. Le eventuali merci o attrezzature di proprietà di clienti non sono ottenibili se non dopo anni di attesa.
    Su richiesta del cliente, per limitare questo rischio SQM può fare eseguire la valutazione finanziaria da uno studio cinese specializzato.
  10. Supporto per le contestazioni e attività di sorveglianza

    Le Direttive Europee di nuova generazione oltre ad avere specificato con chiarezza gli obblighi degli operatori economici, hanno sollecitato una più attiva sorveglianza nel mercato. L’Italia ha ottemperato incaricando oltre agli altri organismi storici le Camere di Commercio che essendo dislocate in tutto il territorio stanno incrementando notevolmente il numero dei prelievi e verifiche di accertamento conformità.
    Inoltre le Direttive di Nuova generazione impongono la notifica al sistema RAPEX di tutti i prodotti riscontrati pericolosi affinché ogni Stato Membro possa intervenire nel proprio territorio.

    In questo ambito:

    • Eseguiamo in collaborazione con il cliente, la valutazione di eventuali reclami e dei difetti, stiliamo memorie tecniche difensive e operiamo in qualità di perito tecnico di parte nelle eventuali cause;
    • Attuiamo le procedure previste dalla Direttiva coinvolta;
    • Forniamo supporto legale tramite l’avvocato Maurizio Iorio di Milano.
    • Eseguiamo in collaborazione con il cliente, l’analisi delle eventuali misure correttive necessarie per rendere conformi i prodotti e le attività necessarie per ritirarli o richiamarli;
    • Eseguiamo di concerto con il cliente, qualora il prodotto presenti un rischio, le attività di informazione alla autorità nazionale competente, con indicazione delle non conformità e delle misure correttive adottate;
    • in collaborazione con il cliente, cooperiamo con l’autorità di sorveglianza sul mercato a seguito di una sua richiesta motivata, per la produzione della documentazione richiesta e per qualsiasi azione da intraprendere per eliminare i rischi presentati dai prodotti immessi sul mercato.

 

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SETTORI DI ESPERIENZA

DIRETTIVA DESCRIZIONE
R&TTE 99/5 CE: Si applica ai terminali di telecomunicazione e ai dispositivi trasmittenti
e riceventi a radiofrequenza.
EMC 2004/108/EC: Compatibilità elettromagnetica. Si applica ai prodotti e gli impianti che possono creare disturbi
elettromagnetici o che ne vengano influenzati.
LVD 2006/95/EC: Bassa Tensione. Si applica al materiale elettrico, ai prodotti e i componenti alimentati
entro taluni limiti di tensione, che possano essere causa di rischio per
le persone, gli animali e le cose.
TSD 2009/48/EC: Giocattoli. Considera i prodotti destinati manifestamente o meno per fini di gioco
ai bambini entro 14 anni.
RoHS 2011/65/UE: Restrizioni nell’utilizzo di sostanze bandite. Considera i prodotti
elettrici ed elettronici.
ErP 2009/125/EC: Si applica ai prodotti alimentati tramite energia generata e considera il
consumo energetico con lo scopo di ridurne i livelli.
REACH 1907/2006: Regolamento da applicare per la regolamentazione delle sostanze e
preparati chimici. Si applica in modo orizzontale in tutti i settori.
COSMETICI 1223/2009: Direttiva europea, si applica a tutti i prodotti destinati ad essere
applicati sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema
pilifero e capelli, unghie, labbra, ecc.)
CONTATTO ALIMENTI 1935/2004: riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i
prodotti alimentari

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